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Legge 30/12/2004 n. 311

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515»;

d) all’articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4- bis. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;

e) all’articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5- ter. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».

481. All’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 13-quater, è aggiunto il seguente: «13- quinquies. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale ».

482. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;

b) all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma: «È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».

483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile» sono sostituite dal- le seguenti: «sono a carico esclusivamente dell’esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente»;

b) all’articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente».

484. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell’anno 2005. Il relativo limite di spesa per l’anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.

485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche con- to dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 del- la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.

486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

487. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.

489. Il primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «Il gioco del lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».

490. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del lotto.

491. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: «I premi sono fissati come appresso:

a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;

b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;

c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;

d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;

e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;

f) quaterna: centoventimila volte la posta;

g) cinquina: seimilioni di volte la posta. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l’importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».

492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

493. È istituita la scommessa dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto determinato si effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, se- condo, terzo, quarto e quinto estratto.

494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.

495. All’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.

496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorchè non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.

497. L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.

498. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonchè negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell’UNIRE.

499. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: «7- ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati pres- so esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

500. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».

501. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

502. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

503. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».

504. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l’anno 2003 e per l’anno 2004» so- no sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».

505. Per l’anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

506. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;

b) il comma 5-bis è abrogato.

507. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

 

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